DIPLOMATI
MAGISTRALI
Il
Miur ha reso noto il contenuto di una nota in cui si chiariscono le
modalità di applicazione del parere dell'Avvocatura dello
stato sul contenzioso riguardante i docenti diplomati magistrali:
-
Si dovrà dare applicazione alle sole sentenze di merito, via
via che saranno notificate, con il depennamento degli interessati
dalle GAE e la risoluzione del contratto di lavoro sottoscritto per
effetto dell'inserimento con riserva a suo tempo ottenuto nelle GAE
stesse.
- Gli effetti prodotti da sentenze favorevoli ai docenti
diplomati e passate in giudicato sono mantenuti a pieno titolo, ivi
compresa l’eventuale immissione in ruolo.
- Nel D.M.
riguardante gli annuali aggiornamenti GAE (scioglimento delle Riserve
per conseguimento del titolo di accesso, presentazione del titolo di
sostegno conseguito entro il 30 giugno, diritto alla riserva di cui
alla legge 68) verranno stabilite le modalità con cui
procedere all'inserimento in graduatoria di II fascia per coloro che,
essendo in ruolo con clausola risolutiva, non avevano potuto nel
giugno dello scorso anno presentare domanda per l'aggiornamento delle
graduatorie d'istituto.
Tutto ciò però non è
sufficiente a risolvere la problematica che riguarda migliaia di
insegnanti diplomati magistrali e pertanto diviene indispensabile una
soluzione legislativa, che contemperi gli interessi dei docenti
diplomati rispetto ad una vicenda che li ha coinvolti e che vede
esiti diversificati per situazioni analoghe, con le altrettanto
legittime aspettative dei docenti laureati in attesa di un posto di
lavoro.
L'ipotesi di soluzione suggerita dallo SNALS-Confsal è
la seguente:
- Trovare una soluzione politica, attraverso un
provvedimento legislativo, in quanto è un dovere del Governo
trovare una giusta e equa risposta al delicatissimo quanto drammatico
problema;
- Prevedere una procedura concorsuale riservata ai
diplomati che verranno esclusi dalle GAE e dal ruolo, per effetto del
pronunciamento del Consiglio di Stato del dicembre 2017;
-
Consentire a costoro di partecipare all'aggiornamento GAE previsto
per l'a. s. 2018/19 e valido per il triennio successivo ai sensi
della Legge n. 21/2016 (Art. 1, comma 10 bis);
- Mantenere ferma
la facoltà di accesso per i maestri laureati il cui titolo è
certamente abilitante.
Occorre ridare certezza del diritto a
tutti i docenti interessati al problema, senza penalizzare i laureati
i quali, giustamente, hanno aspettative forti per la loro
sistemazione.
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